Accordi Territoriali
Leggi & Sentenze
Acquisto Prima Casa, Provvidenze e Mutui
Enti Previdenziali & Assicurativi
Fondo Sostegno all'Affitto
Sfratti ed Emergenza Abitativa
Bandi
Gestione Immobili Pubblici
Piano vendita Alloggi Pubblici
Locazioni Private
Leggi e Delibere Regionali
Istat
Registrazione Telematica dei Contratti
Condominio ed Autogestioni immobili
Per i Proprietari
Fiscalità & Compravendita
Dichiarazione di Stefano Chiappelli Segretario generale del Sunia
La sentenza della Corte di Giustizia europea in materia di locazioni brevi, pronunciata su un caso sorto a Parigi, è un dato molto positivo. E’ del tutto legittimo che i Comuni possano regolamentare una materia che, senza alcun controllo, sta subendo vere e proprie “trasformazioni d’uso” degli alloggi che stanno cambiando il volto e gli equilibri urbanistici delle nostre città, a scapito della locazione di lungo periodo, con gli alloggi che sempre più diminuiscono per questo uso a cui sono destinate. Come SUNIA chiediamo da tempo a Regioni e Comuni di intervenire su questo settore oggi senza regole e pertanto dettando forme di autorizzazione e di limitazione dell’utilizzo breve, di cui oggi la Corte riconosce esplicitamente la legittimità, e che siano da adottarsi, anche in Italia, in tutti i Comuni interessati dai fenomeni massicci che incidono sul mancato uso degli alloggi naturalmente destinati a contratti di durata mediolunga, sostituiti dall’affitto breve “mordi e fuggi”. Anche lo Stato dovrà fare la sua parte ridefinendo, sul tema, le regole della locazione e la stessa fiscalità, per quanto di sua competenza.
Alto il numero degli esclusi e delle domande anomale. Scarsa la copertura in ordine al fabbisogno. Sono state pubblicate sul BURC n. 110 del 19/05/2020 le graduatorie provvisorie degli aventi diritto al contributo di sostegno all'affitto per il bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 9 del 31.01.2020, la cui scadenza, a seguito di proroghe dovute all'emergenza sanitaria era stata fissata il 27/04/2020. Le risorse assegnate per le finalità di cui al bando richiamato sono quelle di cui al riparto nazionale dei fondi della legge 431/1998 e ai residui delle risorse stanziate per la morosità incolpevole e ammontano complessivamente ad € 13.056.066,66, di cui l’80% pari ad € 10.444.853,33 riservato alla fascia A ( richiedenti con reddito pari a due pensioni minime INPS con incidenza del canone sul reddito non inferiore al 14% valore ISE ) e il 20% pari ad € 2.611.213,33 riservato alla fascia B ( richiedenti con redditi non superiori all’importo di € 25.000,00 con incidenza del canone sul reddito non inferiore al 24% valore ISE ). A tali somme vanno aggiunte le ulteriori risorse attribuite alla Regione Campania sul riparto nazionale dei fondi della legge 431/98 pari a circa 12 milioni di euro che, in virtù della legge n. 27 del 24/04/2020, possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie e, quindi, anche quelle di cui al bando in oggetto. Si conferma, quindi, che le risorse attribuite al sostegno all’affitto sono, in effetti, quelle derivanti dal riparto nazionale già in essere, mentre le uniche risorse aggiuntive di livello regionale sono solo 6.450,674 per il bando emergenza COVID e che riguarda il contributo straordinario per tre mensilità di affitto per un ammontare massimo di € 750,00 e il cui riparto tra i Comuni è stato pubblicato proprio in questi giorni. Va rilevato, in ordine al bando generale per il sostegno all’affitto, che le preoccupazioni espresse anche dal SUNIA in merito alla tortuosità delle procedure poste in essere, hanno trovato conferma nel dato nell’alto numero delle domande classificate come anomale (4.485) e per le escluse (4.486). Ancora più complessa si presenta la procedura per le eventuali opposizioni alla collocazione nelle graduatorie o alla esclusione, in quanto è possibile presentare il ricorso, nei 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione, solo attraverso la posta elettronica certificata, che non è nella disponibilità di tutti i cittadini. Non può non essere rilevato il dato politico che conferma le preoccupazioni del SUNIA in ordine alla grave emergenza affitti come dimostrano le circa 65.000 domande pervenute con una copertura che non va oltre il 20% delle richieste anche tenuto conto delle ulteriori risorse. C’è bisogno di uno sforzo straordinario, se si vuole evitare che, nei prossimi mesi, la Campania e Napoli, siano sommersi da centinaia di sfratti per morosità per oggettiva impossibilità a sostenere il peso degli affitti. La segreteria regionale del SUNIA
C’E’ IL RISCHIO CONCRETO CHE TANTE FAMIGLIE PERDANO LA CASA PERCHE’ NON POSSONO PAGARE L’AFFITTO. Il piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania, pur contenendo misure di carattere generale apprezzabili, per quanto riguarda il problema abitativo non prevede nessuna misura che possa incidere significativamente, nell’immediato, sulla gravità e complessità della questione. A parte l’esiguità del finanziamento aggiuntivo ai fondi statali già disponibili (la Regione disponeva già di 14.506. 740,73 milioni di euro per il fondo di sostegno agli affitti ex art. 11 delle legge 431/98, cui vanno aggiunti quelli in corso di ripartizione proprio in questi giorni per la morosità incolpevole, per cui aver portato tali risorse a soli 24.987,841 milioni di euro complessivamente, cui vanno aggiunti 6.450,674 per una generica misura di sostegno al fitto, non può essere ritenuta una misura sufficiente a dare una risposta accettabile al grave problema.. Ma la cosa più inaccettabile è che si pensa di andare avanti ancora con le procedure ordinarie, per cui gran parte di tali risorse, destinate al bando regionale di sostegno all’affitto pubblicato prima dell’emergenza sanitaria, verranno utilizzate all’esito di una bando regionale i cui termini sono stati prorogati al 27 aprile e che permetteranno di dare questo contributo alle famiglie non prima di 7/8 mesi ( se tutto va bene), quando probabilmente la gran parte delle famiglie sarà sotto sfratto. I sindacati e le Associazioni degli inquilini avevano chiesto di creare subito un fondo unico da distribuire ai Comuni che, con una procedura a sportello, potessero venire incontro alle famiglie con gravi problemi per il pagamento dell’affitto e con un reddito ISEE non superiore a 15.000,00 o che dimostrino di aver perso la propria capacità reddituale a causa dell’emergenza con un contributo di almeno 1000,00. Nel richiamato piano si prevede, poi, un contributo da destinare agli inquilini ERP di 8 milioni di euro. Non si capisce quale sia la finalità, giacché, per le case del patrimonio pubblico, basterebbe prevedere l’esonero anche temporale dal pagamento dei canoni di affitto in presenza di comprovate esigenze economiche da accertare nelle forme di legge. Non si può affrontare una situazione di questo tipo con strumenti e procedure ordinarie. Pertanto le OOSS, ribadendo la propria disponibilità ad un confronto costruttivo, richiesto da tempo, ripropongono di creare un unico fondo per il sostegno alle famiglie in affitto di almeno 50 milioni aggiuntivi alle risorse ordinarie, da utilizzare con procedure rapide e concrete, come già avvenuto per gli interventi di prima assistenza. Superata l’emergenza si dovrà discutere concretamente delle strategie per affrontare alla radice il problema abitativo che, dopo questa fase, dovrà essere affrontato in modo diverso dal passato, archiviando procedure e rituali che rallentano la risposta alla domanda abitativa sempre più pressante e che dovrà fare i conti con le nuove povertà che l’emergenza sanitaria provocherà. SUNIA SICET UNIAT ASSOCASA
Stanno emergendo in questi giorni gravissimi effetti, anche sul piano degli affitti, legati al Covid-19, e alla conseguente chiusura di attività commerciali, artigianali e industriali e alla sospensione delle attività didattiche delle Università. Le giuste e rigorose restrizioni alla mobilità delle persone poi, nella sostanza, complicano ulteriormente la situazione. Si rivolgono al SUNIA tanti giovani che prospettano preoccupazione in merito a questi problemi con molteplici esigenze: è possibile risolvere il contratto e lasciare l’alloggio? è possibile sospendere l’affitto sino all’ordinaria ripresa delle attività lavorative e di studio? è possibile rinegoziare col proprietario/locatore le condizioni economiche e il canone di locazione? In questa situazione le normative sino ad oggi adottate non hanno previsto alcuna specifica disciplina. E’ evidente che questa situazione, se affrontata solo con le ordinarie normative del Codice civile e quelle speciali sulla locazione, espone tutti al rischio di un contenzioso assolutamente da evitare pur in presenza di ragioni che consentirebbero al conduttore una risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per gravi motivi. Il primo consiglio è avviare un contatto per negoziare con l’altra parte e verificare insieme le condizioni per una risoluzione anticipata del contratto oppure per un mantenimento del contratto con una sospensione a termine del canone o di parte di questo. In presenza di particolari difficoltà reddituali e per assicurare maggiori certezze ai proprietari la rinegoziazione può anche riguardare l’adozione di un affitto ridotto e/o il passaggio dal contratto libero a quello concordato, transitorio o per studenti, che potrebbe assicurare prospettive di maggiori certezze anche nella successiva preoccupante situazione di crisi economica che inevitabilmente si verificherà con ricadute sul mercato immobiliare. L’impegno delle due parti è importante ma occorre che la negoziazione sia sostenuta e favorita da un attivo e responsabile ruolo delle associazioni di rappresentanza di inquilini e proprietà immobiliare. Saranno in ogni caso decisive misure specifiche e mirate in ogni caso, da parte di Stato, Regioni e Comuni sia di agevolazioni e detrazioni fiscali che di adeguamento normativo dell’attuale disciplina degli affitti alla situazione prodotta da questa emergenza gravissima, per incentivare accordi e rinegoziazioni.
Per motivi precauzionali legati all'emergenza sanitaria in corso, al fine di tutelare i cittadini e gli operatori e nel rispetto del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 si comunica che gli uffici del SUNIA di Napoli, a partire dal 9/3/2020, saranno chiusi al pubblico. In relazione all'evolversi della situazione sarà comunicata la data di apertura degli uffici al pubblico. Per motivi di massima urgenza è possibile contattarci sui nostri canali Facebook, Instagram e sul sito Sunia Campania.
IL CDA DELL’ACER NON HA ANCORA APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DELLA NUOVA AZIENDA CHE HA SOSTITUITO GLI ISTITUTI CASE POPOLARI. Il CDA dell’ACER non ha ancora approvato il bilancio di previsione che dovrebbe consentire l’avvio della gestione della nuova azienda. Al solo fine di pagare gli stipendi ai dipendenti degli ex IIAACCPP si è ricorso all’utilizzo dei dodicesimi di bilancio. Per tutte le attività resta un blocco sostanziale che fa temere fortemente per le ordinarie attività di gestione dell’immenso patrimonio pubblico (oltre 80.000 solo di proprietà degli ex Istituti). Le OOSS e Associazioni degli inquilini hanno anche interessato le Prefetture delle cinque province della Campania. Con nota del 05/02/2020 la Prefettura di Napoli ha richiesto alla Regione e all’ACER di conoscere lo stato della situazione. E’ paradossale che i vertici amministrativi della nuova Azienda, prima ancora di avviare la gestione, richiedano garanzie dalla Regione per il pagamento del debito accumulato per l’IMU verso i Comuni e per eventuali morosità degli utenti. Ci si chiede se, dopo mesi di discussione, interventi dei soloni della finanza regionale che hanno addirittura previsto la messa in liquidazione degli ex IIAACCPP per tenere indenne la Regione da possibili ricadute del debito degli ex Istituti, sia ancora possibile assistere a tali diatribe. Tanto valeva rimanere le cose come stavano anche perché, nel bene e nel male, comunque gli Istituti hanno garantito fino ad oggi la gestione del patrimonio pubblico. Le OOSS degli inquilini avevano, da tempo, lanciato l’allarme sullo stato delle cose, chiedendo vari incontri all’Assessore al ramo che, in maniera assolutamente ingiustificabile, si è sottratto ad ogni confronto sul merito delle questioni, mentre diventa sempre più preoccupante la situazione per il possibile blocco delle attività di gestione e soprattutto manutentive del patrimonio pubblico, con seri rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini. Le Organizzazioni e Associazioni degli inquilini SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA hanno indetto Per GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO ORE 10,00 PRESSO L’HOTEL RAMADA VIA G. FERRARIS N. 40 L’ATTIVO UNITARIO DELLE STRUTTURE DI BASE per definire tutte le iniziative necessarie per sbloccare la situazione e far avviare concretamente la riforma delle politiche abitative e della gestione del patrimonio pubblico in Campania.
LA RIFORMA NON DECOLLA PER LE GRAVI INADEMPIENZE DELLA REGIONE Sono passati diversi mesi dall’approvazione del nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio pubblico in Campania è tutto è fermo, mentre diventa sempre più concreto il rischio di blocco di tutte le attività gestionali del patrimonio degli ex Istituti Case popolari passato alla nuova Azienda regionale ( ACER) che stenta a decollare, al punto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione, propedeutico ed essenziale per l’avvio delle attività e con il rischio del blocco totale delle attività gestionale a partire dalla manutenzione del patrimonio edilizio e degli impianti. Ad oggi nessuna attività è stata posta in essere dalla Regione Campania per l’attuazione del Regolamento per la gestione del patrimonio : non sono state emanate le disposizioni per la gestione della fase transitoria in materia di assegnazione degli alloggi, né si è ancora provveduto alla nomina dell’Autorità per le Opposizioni, che sostituisce le vecchie Commissioni Alloggi, con il concreto rischio del blocco di tutte le attività connesse : regolarizzazioni, subentri, decadenza dall’assegnazione; non è stato ancora avviato l’iter per la composizione dell’Osservatorio regionale sulla casa, bloccando, di fatto, tutte le novità positive contenute nel Regolamento quali l’anagrafe del patrimonio, dell’utenza e tutte le attività di gestione quali la vendita del patrimonio, l’autogestione degli alloggi, la definizione dei programmi di sviluppo delle tematiche abitative. Nessuna attività è stata avviata dagli ex Istituti in liquidazione, mentre continua l’ambiguità sulla gestione, al punto che i bollettini di pagamento del canone di locazione inviato agli utenti recano ancora la dizione Istituto Autonomo Case popolari e non ACER, come dovrebbe essere, considerato che c’è stato lo scioglimento degli ex Istituti. Tutto questo sta provocando uno stato di incertezza e confusione tra gli operatori, anche perché la Regione abbia abdicato al proprio ruolo di controllo e di indirizzo, cosa che fa registrare una enorme confusione tra gli stessi Comuni della Campania che non riescono ad avere indirizzi univoci per la gestione delle problematiche abitative. Le OOSS degli inquilini da oltre due mesi hanno chiesto un incontro con l’Assessore regionale al ramo, il quale evita ogni confronto in maniera assolutamente ingiustificata, nonostante che, da tempo gli era stata sottoposta la delicatezza delle questioni dopo il varo della riforma del settore. Il rischio concreto è che anche quello che c’è di buono nella riforma dell’edilizia pubblica in Campania rischia di venir vanificato dalle inadempienze e dalla poca attenzione della Regione. Le migliaia di famiglie interessate alla gestione del patrimonio pubblico e gli stessi lavoratori del settore, vivono con estrema apprensione questa fase fatta di approssimazione e incertezza gestionale che sta producendo disservizi amministrativi e riduzione degli interventi per la manutenzione e i servizi con il rischio sempre più concreto di una paralisi completa. Le Organizzazioni e Associazioni degli inquilini SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA esprimono la loro più viva protesta per questo stato di cose che le stesse hanno già rappresentato alle Prefetture competenti per le varie Province e chiedono al Presidente della Giunta regionale una immediata inversione di rotta. Chiamano sin da ora gli utenti del patrimonio pubblico e gli inquilini interessati alle problematiche abitative alle iniziative di protesta e di lotta che saranno promosse nei prossimi giorni. Napoli lì 22/01/2020
È stato approvato dalla giunta regionale il regolamento n.11 del 28/10/19 il quale disciplina i nuovi criteri di assegnazione, gestione del patrimonio, criteri di canoni di locazione, morosità e vendita del patrimonio ERP Per info sulle nostre sedi e orari potete cliccare sul link sottostante http://www.suniacampania.it/Sedi.asp
A partire da Lunedì 14 Ottobre, dalle ore 17 alle ore 18.30, presso la sede della Federazione Provinciale del SUNIA di Napoli, in via Toledo 353, sarà operativo uno sportello di consulenza specializzata nel campo delle compravendite immobiliari, ristrutturazioni e mutui in convenzione. Grazie alla convenzione, sarà possibile usufruire di una serie di vantaggi e consulenze specifiche in ambito immobiliare-creditizio, come: • consulenze di mutuo per acquisto o sostituzione di mutui già in corso di ammortamento, a tassi vantaggiosi • valutazioni gratuite di immobili per locazione o vendita • accesso a una serie di vantaggi per acquisto di forniture e lavori di ristrutturazione per abitazioni e locali commerciali • assistenza alla compravendita di immobili
FIRMA LA PETIZIONE La presente proposta di iniziativa dei cittadini intende creare condizioni quadro giuridiche e finanziarie che facilitino, per tutti, l’accesso a un alloggio in Europa. Invitiamo tutti gli inquilini a firmare la petizione e a sostenere l’iniziativa di Housing For All per intraprendere azioni che facilitino, per tutti, l’accesso a un alloggio popolare e a prezzi accessibili in Europa.
https://www.housingforall.eu/it/support-the-campaign-and-sign-the-petition-it/
UNA RIFORMA CHE NON DECOLLA, MENTRE IL PATRIMONIO PUBBLICO È ABBANDONATO A SÉ STESSO 24 GIUGNO 2019 inizio ore 10,00 PRESIDIO UNITARIO DEI SINDACATI E ASSOCIAZIONI INQUILINI SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA PRESSO TUTTI GLI IACP DELLA CAMPANIA Per protestare contro il blocco dei servizi e della gestione del patrimonio pubblico a causa della mancata approvazione dei documenti contabili; i ritardi del decollo della nuova azienda per l’edilizia pubblica a causa del mancato trasferimento dei fondi per la programmazione delle attività; il mancato governo della fase transitoria per il passaggio alla nuova gestione dell’ERP da parte della Regione del Commissario straordinario ACER. Le Organizzazioni degli inquilini hanno richiesto, da tempo, un ulteriore incontro all’Assessore regionale, al Commissario dell’ACER e agli attuali direttori generali degli IACP che sembrano totalmente esclusi dall’attuale fase di gestione transitoria, per comprendere le ragioni di questo stallo e per evidenziare i rischi le conseguenze negative che tale situazione sta determinando. E’ veramente imbarazzante il silenzio della Giunta regionale e degli autorevoli esponenti che hanno voluto un’ accelerazione del processo di riforma dell’ERP senza che ci fossero le basi solide sulle quali far poggiare l’impianto della riforma, pur condivisa nello spirito, ma non nella confusa fase dell’attuazione che, tra l’altro, ha portato alla modifica del Regolamento istitutivo dell’ACER, recependo solo sulla carta i suggerimenti delle OOSS, ma vanificati nella pratica attuazione al punto che si sta determinando la paralisi nella gestione del patrimonio pubblico con un concreto rischio anche per l’ordine pubblico a causa dell’esasperazione conseguente al paventato blocco anche delle attività manutentive e di gestione ordinaria. E’ assolutamente intollerabile l’atteggiamento dell’Assessore all’urbanistica e all’edilizia pubblica oltre che del Commissario ACER che, di fronte ad una situazione così delicata si tengono lontani dal confronto democratico con i rappresentanti dell’utenza e dei lavoratori esasperati per il sostanziale immobilismo decisionale della Giunta regionale e per le grigie prospettive di una riforma partita circa quattro anni fa e che non riesce ad affermarsi a causa dell’improvvisazione e dell’approssimazione fino ad oggi dimostrata. SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA, così come già preannunciato, chiamano gli assegnatari e gli inquilini delle case popolari alla mobilitazione e alla lotta partire dal presidio unitario che si terrà il giorno 24 giugno dalle ore 10,00 presso le sedi di tutti gli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle varie province della Campania per protestare contro questo intollerabile immobilismo che penalizza i cittadini, gli assegnatari e i lavoratori.
Le Organizzazioni dell’inquilinato SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA Denunciano ancora una volta gli insopportabili ritardi e le incertezze in ordine alla gestione del patrimonio pubblico in Campania. Le OOSS evidenziano le preoccupazioni derivanti dalla attuale e persistente fase di stallo che ha paralizzato l’attività degli IIAACCPP nonché per l’incertezza sulla programmazione e sulle risorse necessarie a garantire la prosecuzione delle attività manutentive degli alloggi popolari. Il mancato definitivo varo della riforma dell’edilizia pubblica ha portato, purtroppo alla sostanziale paralisi del settore, con gravi incertezze finanziarie e di programmazione che stanno portando al sostanziale blocco di tutte le attività manutentive e gestionali, nell’indifferenza degli attuali vertici dirigenziali. SUNIA, SICET, UNIAT e ASSOCASA hanno chiesto da tempo all’Assessore regionale di governare questa fase di transizione senza penalizzare i servizi e i diritti degli utenti, cosa che puntualmente, invece, sta avvenendo nell’indifferenza della regione. Non è più sopportabile l’atteggiamento degli attuali vertici Commissariali che sfuggono ad ogni confronto con le OOSS degli utenti rinviando ogni decisione nelle more che del completamento della riforma che, a quanto è dato sapere è slittata nuovamente, tanto è vero che c’è stata l’ennesima proroga del Commissario Acer. Le OOSS degli inquilini dicono basta a questo stato di cose che sta portando l’edilizia pubblica allo sfascio con il rischio che qualsiasi riforma arriverà fuori tempo massimo. SUNIA-SICET-UNIAT-ASSOCASA preannunciano, per i prossimi giorni una mobilitazione delle proprie strutture per porre fine ad una situazione che non è più tollerabile.
VENERDI 15 MARZO ALLE ORE 15.30 INCONTRO DIBATTITO CON GLI OPERATORI DEL SETTORE PER I NUOVI DEPOSITI DEGLI ACCORDI TERRITORIALI
Manifestazione Nazionale sabato 9 febbraio 2019 a Roma Concentramento - Corteo ore 9.00 in Piazza della Repubblica Comizio Conclusivo ore 11.00 in Piazza S. Giovanni Laterano
Sono passati due anni da quando il Governatore De Luca e la sua Giunta annunciarono la riforma degli Iacp e la rivoluzione nella gestione del patrimonio di edilizia pubblica. Si paventano centinaia di sgomberi nel patrimonio pubblico, in buona parte dovuti ad una mancata regolamentazione e verifica delle istanze prodotte dai cittadini. Aumentano il degrado e l’ abbandono dei quartieri popolari anche a seguito dell’interruzione di ogni attività manutentiva e dei servizi Si intravedono aumenti dei canoni di locazione e inasprimento delle forme di recupero delle morosità attraverso società di esazione esterne; la vendita del patrimonio pubblico avverrà senza agevolazioni in ordine alla possibilità di pagamento rateale; le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio ERP saranno utilizzate per l’abbattimento del presunto deficit degli enti liquidati e anche dell’ACER, creditore per la parte eccedente e non per aumentare la produzione di case popolari o finanziare programmi di ristrutturazioni e manutenzione straordinaria. Questo, allo stato, potrebbe essere il risultato dell’annunciata riforma dell’ERP in Campania: frutto del pressappochismo e dell’autoreferenzialità di una classe politica che, sempre di più, va avanti senza confrontarsi realmente con le parti sociali. Di qui la decisione di SUNIA, SICET. UNIAT, ASSOCASA di promuovere una prima iniziativa di protesta con un presidio sotto la sede della Giunta Regionale della Campania per in via S. Lucia per MARTEDI 29 ORE 10,00 PRESIDIO DEMOCRATICO IN VIA S. LUCIA PER LA DIFESA DELL’EDILIZIA PUBBLICA
Il S.U.N.I.A. di Napoli si è trasferito in Via Toledo 353 c/o CGIL, il nuovo numero di telefono è 08119478100 e sarà operativo da lunedì 3 dicembre
SI COMUNICA AGLI ISCRITTI CHE, DAL MESE DI NOVEMBRE, IL S.U.N.I.A. SI TRASFERIRA’ NEL PALAZZO DELLA CGIL IN VIA TOLEDO, 353. N. TELEFONO 081.194.78.100 N. FAX 081. 194 78 997
Su iniziativa delle O.O.S.S in primis il SUNIA, l’ACER ( Ex IACP) con decreto commissariale n.63/139 del 07/09/2018, ha istituito un nuovo regolamento sulle morosità locative, dando la possibilità a tutti gli utenti un rateizzo agevolato in 10 anni e 15 anni alle fasce sociali più deboli. Pertanto, per tutti coloro che hanno intenzione di regolarizzare la propria posizione contabile possono venire in una delle nostre sedi. Per accedere al rateizzo occorre: Ultime due bollette pagate con striscetta Documento di riconoscimento del conduttore.
CASERTA = GIOVEDI' 20 SETTEMBRE 2018 AVELLINO = VENERDI' 21 SETTEMBRE 2018 NAPOLI AREA METROPOLITANA = MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE 2018 BENEVENTO = VENERDI' 28 SETTEMBRE 2018 ZONA TORRESE E STABIESE = MARTEDI' 2 OTTOBRE 2018 ZONA FLEGREA = VENERDI' 5 OTTOBRE 2018 ZONA NOLANA = SABATO 6 OTTOBRE 2018 SALERNO = LUNEDI' 8 OTTOBRE 2018 NAPOLI = VENERDI' 12 OTTOBRE 2018 REGIONALE = VENERDI' 19 OTTOBRE 2018
SI COMUNICA AI SIGNORI ISCRITTI CHE IL S.U.N.I.A. RESTERA’ CHIUSO DAL 07-08 AL 26-08, LE NORMALI ATTIVITA’ SINDACALI RIPRENDERANNO LUNEDI’ 27 AGOSTO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00. GLI AVVOCATI RIPRENDERANNO LA LORO ATTIVITA’ DI CONSULENZA LA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE. VI AUGURIAMO BUONE VACANZE
La Commissione Finanze del Consiglio regionale ha approvato un emendamento proposto dal Presidente on. Franco Picarone in merito alla liquidazione degli IIAACCPP della Campania e allo smobilizzo del patrimonio pubblico che stravolge i principi della riforma avviata con la legge finanziaria 18/01/2016 n. 1. La riforma pensata allo scopo di riorganizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio pubblico in Campania con la creazione di un’azienda pubblica articolata in dipartimenti provinciali e con l’obiettivo di rilanciare l’edilizia pubblica, previa approvazione dei vari regolamenti (criteri di assegnazione degli alloggi, definizione di una nuova disciplina dei canoni di locazione, l’uso del patrimonio l’autogestione, la vendita del patrimonio nel rispetto della Legge 560/1993 e del DM 25/05/2015) rischia di essere vanificata ancor prima di nascere. L’emendamento Picarone , parte da un assioma assolutamente infondato in ordine a presunte situazioni debitorie degli IIAACCPP, prive di fondamento come è facile verificare presso gli uffici finanziari degli Istituti, confondendo una situazione di sofferenza per la morosità dell’utenza che, tra l’altro andrebbe correttamente analizzata in quanto frutto, spesso, di situazioni gestionali del passato ( canoni post terremoto, canoni non riscossi, per esempio, delle Vele, quando erano in gestione all’IACP; canoni d’uso erroneamente contabilizzati che andrebbero rivisti a seguito di regolarizzazione dei rapporti di utenza). L’emendamento pone in liquidazione gli IIAACCPP affidando alla Società Attuazione Piano di Stabilizzazione (SAPS) il compito di procedere alla formazione di un unico piano di liquidazione, passando a quest’ultima tutti i proventi delle alienazioni degli immobili pubblici fino a tutto il dicembre del 2018 ( quindi anche le somme rateizzate) e con la previsione addirittura della contrazione di aperture di credito nelle more degli effettivi incassi e ciò allo scopo di ripianare i debiti della liquidazione che non si sa quali siano, visto che nessun Istituto ha situazioni debitorie verso terzi, ma solo crediti per morosità degli utenti. Le Organizzazioni degli inquilini ritengono assolutamente inopportuno l’emendamento presentato dal Presidente della Commissione Finanze della Regione che, di fatto, mette una pietra tombale sulla possibilità di riformare l’ERP in Campania e crea i presupposti per un indiscriminato smobilizzo del patrimonio che non è solo quello degli Istituti Case Popolari, ma anche quello dei Comuni che potrebbero essere incoraggiati a svendere il patrimonio pubblico solo per fare cassa, in barba al vincolo di destinazione dei fondi per il recupero e nuovi programmi di edilizia pubblica. Evidentemente gli autori di tale disegno ignorano le condizioni di invivibilità e degrado in cui versa la gran parte del patrimonio pubblico. Per questi motivi le Organizzazioni degli inquilini e assegnatari chiedono il ritiro dell’emendamento e l’avvio di un confronto con tutte le parti sociali per discutere, acquisendo la necessaria documentazione sullo stato degli Enti e del patrimonio pubblico, del concreto e proficuo avvio della riforma nel rispetto dei principi della legge regionale 1/2016. MARTEDI 31 LUGLIO ORE 9,30 PRESIDIO DEMOCRATICO CONSIGLIO REGIONALE CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13
In questi giorni, a seguito di un emendamento proposto dal Presidente della Commissione Finanze del Consiglio regionale on. Franco Picarone in merito alla liquidazione degli IIAACCPP della Campania e allo smobilizzo del patrimonio pubblico, si sta scatenando una campagna di stampa fatta di allarmismi inutili e assolutamente ingiustificati nonché fondati su notizie non veritiere e il cui scopo, francamente, sfugge ad ogni razionale comprensione. La riforma degli IIAACCPP della Campania, avviata con la legge finanziaria 18/01/2016 n. 1, pensata allo scopo di riorganizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio pubblico in Campania con la creazione di un’azienda pubblica articolata in dipartimenti provinciali e con l’obiettivo di rilanciare l’edilizia pubblica, razionalizzando la gestione dell’esistente previa approvazione dei vari regolamenti (criteri di assegnazione degli alloggi, definizione di una nuova disciplina dei canoni di locazione, l’uso del patrimonio l’autogestione, la vendita del patrimonio nel rispetto della Legge 560/1993 e del DM 25/05/2015). Negli ultimi giorni, la riforma dell’ERP si sta trasformando in un qualcosa di diverso : si sta affermando sempre con maggiore forza un tentativo di smantellare l’edilizia pubblica attraverso uno smobilizzo generale del patrimonio al di fuori di ogni norma e in contrasto con i principi stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni, operazione fatta precedere da notizie e informazioni assolutamente false, diffuse solo allo scopo di accreditare una realtà fatta di sprechi, perdite di bilancio e dissesti. E’ quantomeno sospetto che la RAI e qualche giornale, che pur interessati dalle OOSS degli utenti, non hanno mai voluto occuparsi di queste vicende, improvvisamente divulgano notizie di cui si ignorano le fonti, visto e considerato che, a dispetto della normativa sulla trasparenza, non è stato pubblicato nessun rapporto sullo stato degli Istituti che, dalle notizie fatte trapelare dagli enti interessati, sono molto diverse da quelle pubblicate. Si stanno facendo circolare notizie assolutamente infondate su presunte situazioni debitorie degli IIAACCPP, notizia assolutamente priva di fondamento come è facile verificare presso gli uffici finanziari degli Istituti. Si confonde una situazione di sofferenza per la morosità dell’utenza che, tra l’altro andrebbe correttamente analizzata in quanto frutto, spesso, di situazioni gestionali del passato ( canoni post terremoto, canoni non riscossi, per esempio, delle Vele, quando erano in gestione all’IACP; canoni d’uso erroneamente contabilizzati che andrebbero rivisti a seguito di regolarizzazione dei rapporti di utenza). E’ strano che chi dovrebbe conoscere la verità si unisce al coro di chi, chissà per quali interessi, oggi cerca di accreditare una realtà fallimentare. Un po’ come succedeva qualche anno fa allorché si doveva accreditare la gestione privata del patrimonio comunale a Napoli e sappiamo come, poi, è andata a finire. Le OOSS degli inquilini ritengono assolutamente inopportuno l’emendamento presentato dal Presidente della Commissione Finanze della Regione che, di fatto, mette una pietra tombale sulla possibilità di riformare l’ERP in Campania e crea i presupposti per un indiscriminato smobilizzo del patrimonio che non è solo quello degli Istituti Case Popolari, ma anche quello dei Comuni che potrebbero essere incoraggiati a svendere il patrimonio pubblico solo per fare cassa, in barba al vincolo di destinazione dei fondi per il recupero e nuovi programmi di edilizia pubblica. Evidentemente gli autori di tale disegno ignorano le condizioni di invivibilità e degrado in cui versa la gran parte del patrimonio pubblico. Chi pensa ad una operazione di cartolarizzazione delle case popolari evidentemente è alieno dalla realtà campana e napoletana. Da circa 30 anni circa 45.000 alloggi sono nei piani vendita degli Enti. Ad oggi sono stati venduti solo 5/6000 alloggi in tutta la Regione, questo sta a significare che, oltre alla mancanza di volontà, ci sono ragioni obiettive che chi amministra la Regione ben dovrebbe conoscere . Pertanto le Organizzazioni degli inquilini e assegnatari chiedono il ritiro dell’emendamento e l’avvio di un confronto con tutte le parti sociali per discutere, acquisendo la necessaria documentazione sullo stato degli Enti e del patrimonio pubblico, del concreto e proficuo avvio della riforma nel rispetto dei principi della legge regionale 1/2016.
Il S.U.N.I.A. Regionale, d’intesa con il S.U.N.I.A. Nazionale, ha indetto per Venerdì 27 aprile con inizio alle ore 16.00 presso la nuova sede della CGIL in via Toledo 353, un incontro dibattito con gli operatori del settore abitativo per discutere sulla problematica dei contratti agevolati di cui alla legge 431/98 art. 2 comma 3, così come definito dalla nuova convenzione Nazionale di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 anche al fine di approfondire la questione della certificazione di questa particolare categoria di contratti agli accordi territoriali, così come chiarito anche dalle circolari ministeriali e della stessa Agenzia delle Entrate. Il S.U.N.I.A. sottolinea il peso sempre più crescente dei contratti di locazione agevolati soprattutto dopo l’approvazione delle agevolazioni fiscali ( cedolare secca al 10% in sostituzione della vecchia aliquota IRPEF, abolizione della tassa di registro sui contratti, agevolazione IMU). A Napoli e in Campania, i contratti di locazione agevolata hanno superato, ormai, il 30% della generalità dei contratti sottoscritti e registrati, con una continua e costante crescita dopo il deposito degli accordi territoriali che sono stati effettuati in quasi tutti i comuni capoluogo. Nei prossimi giorni saranno depositati nella provincia di Napoli altri 19 accordi territoriali che riguardano i comuni a più alta tensione abitativa (Acerra, Afragola, Castellammare di Stabia, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito, Pomigliano D’Arco, Portici, Pozzuoli, Quarto, Torre Annunziata, Torre del Greco etc.) e comunque entro la fine dell’anno si prevede di coprire tutto il territorio regionale oltre i capoluoghi dov’è già stato depositato l’accordo. Il S.U.N.I.A. ritiene che lo strumento della contrattazione agevolata possa rappresentare un volano essenziale per affrontare e risolvere i gravi problemi abitativi presenti soprattutto nelle aree urbane del nostro territorio regionale, per cui vanno oltremodo incentivati in un quadro di provvedimenti che, tra l’altro, devono prevedere il mantenimento e lo sviluppo di politiche di sostegno per le famiglie disagiate. La segreteria regionale del SUNIA Si allega: volantino del programma dell’iniziativa.
ATTIVO DELLE STRUTTURE REGIONALI DEL SUNIA E DEI RAPPRESENTANTI DEI QUARTIERI POPOLARI APERTO AI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL E CGIL-FUNZIONE PUBBLICA REGIONALI E TERRITORIALI SALONE G.FEDERICO CGIL NAPOLI-VIA TORINO VENERDI 23 FEBBRAIO 2018 ORE 16,30 La delega conferita dal Consiglio regionale alla Giunta nella finanziaria del 2016 per la riforma dell’edilizia residenziale pubblica, tra ritardi e incongruenze, dovrebbe essere completata con l’approvazione dei regolamenti per la gestione del patrimonio e la riforma dei criteri di assegnazione degli alloggi pubblici. All’esito di tali regolamenti potrebbe concretamente decollare la nuova azienda per la gestione del patrimonio pubblico ( ACER), con la nomina degli Organismi statutari che dovrebbero sostituire l’attuale Commissario. Di tutto questo, il SUNIA, che non ha mancato di far emergere le contraddizioni e le incongruenze di un provvedimento partorito nelle sole sedi istituzionali senza nessun confronto preventivo con il Sindacato, vuole discutere apertamente e democraticamente con gli assegnatari e i lavoratori degli Enti prima che i Regolamenti siano definitivamente varati, tenuto conto anche di quanto sta succedendo in questi giorni per la redazione dei bilanci degli Istituti.. Il SUNIA farà di tutto perché, la nuova riforma, risponda ai seguenti principi : - Salvaguardare la socialità del comparto e il principio del canone sociale, recuperando una produttività sociale del patrimonio pubblico; - scongiurare ogni tentativo di privatizzazione della gestione del patrimonio pubblico; - difendere i diritti degli assegnatari, contro gli abusi e gli sprechi e per l’ uniformità della gestione del patrimonio pubblico; - garantire le risorse per un piano straordinario di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico, contro il degrado e l’emarginazione dei quartieri popolari; - salvaguardare i lavoratori degli Enti e i loro diritti, facendo tesoro delle professionalità acquisite e che rappresentano una risorsa necessaria per il rilancio del comparto. Per far affermare tutto questo, occorre rilanciare le conseguenti iniziative nei confronti del consiglio regionale e della Giunta affinché si affronti seriamente il problema della riforma dell’ERP, evitando forzature e confrontandosi con le parti sociali e i lavoratori. La Segreteria Regionale del SUNIA
Dal 31/01/2018 nella sede della CGIL in Via Torino 16, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà il consulente Salvatore Romano che si occuperà di svolgere attività di assistenza per l'edilizia privata, il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà il consulente Danilo Perillo che fornirà assistenza agli iscritti per l'edilizia pubblica. Stanza 118 piano terra.
Depositato, oggi 24 gennaio 2018, al protocollo del Comune di Napoli, l’accordo territoriale per la città di Napoli ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 e D.M. 16/01/2017 che ha recepito la nuova convenzione nazionale per la stipula dei contratti agevolati. L’accordo, firmato dall’ APE Napoli-Confedilizia, APPC, ASPPI, CONFABITARE NAPOLI, CONFAPPI, FEDRPROPRIETA’ NAPOLI, UPPI ( Associazioni della proprietà edilizia), SUNIA,SICET,UNIAT, UNIONE INQUILINI,ASSOCASA ( Associazioni degli inquilini ) dà nuove opportunità agli inquilini e ai proprietari di casa per la stipula di contratti vantaggiosi che, da un lato danno la possibilità ai conduttori di godere di un canone più basso rispetto a quello di mercato e alla proprietà di godere delle agevolazioni fiscali con aliquota al 10% dell’IRPEF (cedolare secca), nonché dell’esenzione dal pagamento degli oneri per la registrazione del contratto, di cui, ovviamente beneficia anche il conduttore. In più, a seguito dell’approvazione della delibera del Comune di Napoli n. 15 del 30 marzo 2017, i proprietari che stipulano i contratti ai sensi dell’accordo depositato beneficiano delle aliquote IMU agevolate per le varie tipologie di contratto ( 8 x mille per la generalità dei cittadini- 6 x mille per immobili locati a giovani coppie- 8 x mille per gli immobili locati in via transitoria). Ai fini del calcolo del canone il territorio della città di Napoli è diviso in 7 aree individuabili attraverso gli elementi catastali dell’immobile, con l’individuazione del minimo e del massimo del canone previsto per le varie aree, con possibilità di deroga entro percentuali stabilite in diminuzione o in aumento. Il calcolo del canone viene ricavato compilando una scheda con la previsione di vari parametri in riferimento agli elementi caratteristici dell’unità immobiliare, la dimensione dell’unità immobiliare e il calcolo della superficie. Nel rispetto della convenzione nazionale è stata prevista anche la necessaria modulistica per l’attestazione di rispondenza del calcolo del canone all’accordo territoriale, nonché la Commissione di Conciliazione per le controversie che dovessero insorgere sulla corretta applicazione dell’accordo territoriale. Le Organizzazioni della proprietà edilizia APE Napoli-Confedilizia, APPC, ASPPI, CONFABITARE NAPOLI, CONFAPPI, FEDRPROPRIETA’ NAPOLI, UPPI Le Organizzazioni dell’inquilinato SUNIA,SICET,UNIAT, UNIONE INQUILINI,ASSOCASA
ANCORA INSPIEGABILI RINVII DELLA RIFORMA DELL’ERP CON GRAVI RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO. Ancora una volta, la Regione Campania non tiene in nessun conto le gravi problematiche abitative e di gestione del patrimonio pubblico. Dal documento di programmazione economica 2018/20210 approvato nei giorni scorsi, emerge una assoluta e chiara sottovalutazione del grave disagio abitativo che vive la nostra Regione ove quotidianamente si susseguono sfratti e sgomberi per il grave stato di precarietà del patrimonio pubblico e privato. L’ultimo episodio in ordine di tempo, è l’annunciato sgombero del campo continers di via C. Alberto Dalla Chiesa per il giorno 30 gennaio 2018, a causa della rilevata presenza di amianto registrata n elle strutture prefabbricate. Il tutto senza che nessuna alternativa abitativa sia stata offerta alle circa 50 famiglie ospitate nel campo, anche perché. A causa di problemi finanziari, non sono stati nemmeno ultimati i pochi alloggi pubblici in costruzione nell’area flegrea. Ovviamente la gravità della situazione abitativa si registra in molte altre zone del territorio regionale. A fronte di tutto ciò si registra dall’ultima finanziaria approvata, un’assoluta assenza finanziamenti a disposizione, nemmeno quelli che la Regione si era impegnata con la Corte dei Conti a restituire al comparto abitativo in quanto prelevati abusivamente per essere destinati ad altri settori. L’aver previsto la proroga del piano casa non risolve nessuno dei problemi che sono sul tappeto, così come è già avvenuto negli anni scorsi e ciò a causa della totale assenza di risorse. L’unica cosa che è prevista, per la casa, nella finanziaria regionale è l’ennesima proroga del Commissariamento dell’ACER ( l’Azienda che dovrebbe soppiantare gli attuali IIAACCPP della Campania) fino al 31/12/2018 ( e sono già passati due anni dal primo commissariamento) e questo perché è stato dato avvio ad una riforma pasticciata e senza chiari indirizzi, tanto è vero che la conseguenza, ad oggi, è la quasi paralisi delle attività degli Istituti Case Popolari, in esercizio provvisorio e con i bilanci che non sono stati ancora approvati anche grazie alle poco chiare indicazioni degli esperti nominati dalla Regione per uno screening finanziario delle attività degli Enti. C’è da prendere atto che, purtroppo, per la Giunta Regionale, il problema abitativo non esiste, dimenticando che negli alloggi pubblici vivono circa 200.000 famiglie, mentre quotidianamente aumenta il disagio abitativo per migliaia di cittadini, ai quali non viene offerta nessuna alternativa. Il SUNIA avvierà, nei prossimi giorni, una campagna di mobilitazione affinché il problema casa abbia la giusta considerazione tra le priorità che occorre assolutamente mettere in agenda nei prossimi mesi. La segreteria regionale del SUNIA
Comunichiamo ai nostri iscritti che da oggi il S.U.N.I.A. riprenderà le normali attività con i soliti orari. Per un guasto tecnico non ci è possibile rispondere alle vostre telefonate, ma potete contattarci ai seguenti numeri di cellulari 366-3208338 / 366-3208343
Si è tenuto questa mattina, presso la Cisl regionale in via Medina, l’attivo unitario dei responsabili delle federazioni territoriali SUNIA-SICET-UNIAT per esaminare la grave situazione che si è venuta a determinare a livello regionale a causa del mancato decollo della più volte annunciata riforma dell’edilizia residenziale pubblica e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, ancora ferma alla sola nomina del Commissario straordinario dell’ACER, che doveva durare fino al marzo scorso, ma prorogato fino al prossimo giugno, é già in procinto di essere ancora una volta prorogato, considerato che di tutti gli adempimenti che doveva fare la Giunta Regionale su delega del Consiglio regionale, nessuno ancora è stato posto in essere al di fuori della nomina del Commissario della nascente ( nelle intenzioni) ACER ( Azienda Campana per l’edilizia pubblica) e ciò nonostante le sollecitazioni delle OOSS degli utenti che non hanno mai mancato di pungolare la Regione per un confronto serio sulle questioni abitative e di gestione del patrimonio, confronto che, purtroppo è stato vanificato nei fatti da un incomprensibile atteggiamento dilatorio. L’annunciata mancata riforma, al momento, sta creando seri disservizi e una situazione di caos gestionale totale. A causa dell’incertezza del futuro ogni attività di programmazione degli IIAACCPP è, allo stato, paralizzata, con forti ripercussioni soprattutto sui servizi alla numerosa utenza del patrimonio pubblico, in particolare le attività di manutenzione del patrimonio, sempre più degradato e abbandonato, per non parlare della gestione delle numerose altre attività degli Enti che risentono fortemente di questo clima di incertezza gestionale E’ veramente paradossale la situazione che si è venuta a determinare con una Regione che, almeno nel settore delle politiche abitative, è oltremodo carente e disattenta. Basti pensare che, da quando si è insediata questa nuova Giunta, non è mai stato riunito l’Osservatorio regionale sulla casa che, per legge, dovrebbe essere quantomeno sentito sulle questioni che riguardano la casa e il territorio. Le OOSS SUNIA-SICET-UNIAT che, nei prossimi giorni, incontreranno le segreterie regionali CGIL-CISL.UIL per fare il punto della grave situazione che, tra l’altro, coinvolge anche il destino di centinaia di dipendenti e operatori del settore, al fine di attivare le necessarie forme di mobilitazione per smuovere questo assurdo e non più comprensibile immobilismo. Contemporaneamente, le Organizzazioni sindacali degli inquilini daranno vita in tutti gli ambiti territoriali ad assemblee unitarie e a momenti di confronto con le Istituzioni locali e le forze politiche al fine di fare la necessaria chiarezza su queste tematiche che, a quanto pare, interessano poco il Governo regionale, ma coinvolgono migliaia e migliaia di famiglie su tutto il territorio regionale. Napoli lì 30/05/2017 Le segreterie regionali di SUNIA-SICET-UNIAT
Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (17A01858) (GU n.62 del 15-3-2017) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, n. 203/L; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3; Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale; Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67 con il quale sono stati indicati, sulla base della citata Convenzione nazionale, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, n. 85, supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori, i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora infrastrutture e trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del 1998; Viste le note del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Riccardo Nencini, con le quali in data 27 luglio 2016, 20 settembre 2016, 11 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di predisporre una nuova Convenzione nazionale adeguandola maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio abitativo relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo; Vista la Convenzione nazionale in data 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatta eccezione dell'organizzazione dei conduttori Sicet e vistata, per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal Vice Ministro Sen. Riccardo Nencini; Viste le memorie depositate nel corso della riunione del 25 ottobre 2016 dalle organizzazioni degli inquilini Asia-Usb; Unione inquilini; Sicet e dall'organizzazione della proprieta' edilizia Confedilizia; Considerato che dal numero delle sottoscrizioni alla Convenzione del 25 ottobre 2016 e' possibile constatare l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale; Considerato altresi', che l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431 del 1998 prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora economia e delle finanze) da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della Convenzione soprarichiamata; Decreta: Art. 1 Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale 1. Gli accordi territoriali, in conformita' delle finalita' indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' o porzione di unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: a) valori di mercato; b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Al fine di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni possono produrne formale richiesta ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adempiano nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per eventuali aggregazioni di microzone, gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e massimo di una o piu' fasce di oscillazione. 4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto anche dei seguenti elementi: a) tipologia dell'alloggio; b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione energetica, condizionamento d'aria, ecc.); f) eventuale dotazione di mobilio. 5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprieta' immobiliari (per tali sono da intendersi le proprieta' individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprieta' interessata e le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonche' la possibilita' di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146. 6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, associazioni Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998. 7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonche' particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono stabilire gli elementi oggettivi che determinano una riduzione del canone massimo. 8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. 9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la «cedolare secca», l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 10. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. 12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998. Art. 2 Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi 1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilita' lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. 2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. 3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede - per i Comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 4. I contratti di cui al presente articolo devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorieta' del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento. 6. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalita' di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo. 7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri comuni. Art. 3 Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi 1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 nonche' nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. 2. I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali di cui all'art. 1. L'accordo locale potra' individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale. I canoni di locazione sono definiti con le medesime modalita' previste dal comma 4 dell'articolo1. 3. Per le proprieta' di cui all'art. 1, comma 5, si procede mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate nello stesso art. 1. 4. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato C) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni. 5. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Art. 4 Tabella degli oneri accessori 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (Allegato D). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali. Art. 5 Agevolazioni fiscali 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate nella presente Convenzione, nonche' ai contratti di cui agli articoli 1 comma 3, e 5 commi 2 e 3 della medesima legge n. 431 del 1998, si applica, salve successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. 3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431 del 1998, i tipi di contratto di cui all'art. 4-bis della medesima legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto. 4. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento ed e' ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2- bis, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito. 6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 7. In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 8. Ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonche' ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 9. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis. 11. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta e' determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento ex art 13 comma 6 -bis decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013. Art. 6 Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonche' modalita' di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E, al presente decreto, gia' definito nella Convenzione del 25 ottobre 2016 «Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale». Tali procedure e modalita' di funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2010, n. 180, perseguono la finalita' di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti. 2. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte puo' richiedere, prima di adire l'autorita' giudiziaria, che si sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, sempreche' l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalita' stabilite nel citato Allegato E. 3. E' facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di riferimento. 4. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' immobiliare locata, nonche' di sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruita' del canone della locazione in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire la Commissione, la quale propone alle parti, nel termine perentorio di cui al comma 2, il nuovo canone da rinegoziarsi tra le parti. 5. Nel caso dei contratti di natura transitoria le parti possono adire la Commissione per accertare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorieta'. La Commissione avanza proposte alle parti in ordine a durata e clausole del contratto. 6. La richiesta di attivazione della Commissione, costituita con le modalita' indicate nell'Allegato E non comporta oneri. 7. Alla Commissione possono ricorrere, ove previsto dal contratto di locazione, i proprietari e gli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione ai sensi art. 2, comma, 1 della legge n. 431 del 1998 anche nel caso che intendano rinegoziare la locazione e sottoscrivere un contratto concordato, nonche' i titolari di contratti previsti dall'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Art. 7 Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998. 2. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento. I comuni danno la massima pubblicita' all'accordo. 3. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998. 4. L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalita' di convocazione per il suo rinnovo e assicura modalita' di monitoraggio della sua applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti firmatarie in presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica. Fino all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti. Roma, 16 gennaio 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1-880
IL COMUNE DI CASTELLAMMARE APPROVA LA DELIBERA DI ADESIONE ALLA NORMATIVA REGIONALE CHE FA SALVO IL DIRITTO ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI. Finalmente, l’amministrazione comunale di Castellammare presieduta dal Sindaco Pannullo, con la delibera n. 24 del 13/03/2017, recependo le istanze del SUNIA e degli interessati , ha posto fine all’incubo dello sfratto per decine di famiglie che, da anni, vivono nelle case popolari e che, nonostante avessero presentato regolare istanza ai sensi delle leggi regionali ( legge 13/2000, leggi 1/2012 e 5/2013) non riuscivano a vedere regolarizzata la loro posizione in assenza del parere dell’amministrazione che, finalmente, così come hanno fatto la maggior parte dei Comuni della Campania, ha finalmente dato con la delibera richiamata. L’atto dell’amministrazione consente finalmente di censire le famiglie occupanti senza titolo al fine di verificare i loro requisirti per l’assegnazione dell’alloggio pubblico, contrariamente a chi pensava che, mantenendo bloccata una situazione di illegalità, si salvaguardasse lo stato di diritto. Oggi finalmente si può fare chiarezza su tutta la vicenda del patrimonio pubblico, salvaguardando chi ha diritto e bisogno dell’alloggio pubblico, estromettendo chi non ha diritto e specula sulle case popolari. Ora bisogna evitare che, per il futuro si ripeta quello che è successo negli anni passati, facendo in modo di assegnare subito gli alloggi che si liberano, con graduatorie del bisogno aggiornate alla situazione odierna. Il SUNIA continuerà a battersi per il diritto dei cittadini e a salvaguardare il loro diritto alla casa. SUNIA- FEDERAZIONE PROVINCIALE SUNIA-SEDE DI CASTELLAMMARE
Con decreto Commissariale n 19/30 del 10.30.2017, viene prorogato il termine delle presentazione delle istanze di rateizzo entro il 30.06.2017, di cui all'art. 5 del regolamento per il recupero della morosità abitativa approvato con D.C. n 8/14 del 26.09.2016, dando la possibilità alle fasce sociali più deboli un rateizzo agevolato in 120 RATE SENZA ACCONTO. Il SUNIA consiglia a tutti gli interessati a rateizzare il debito pregresso al fine di evitare azioni di rilascio da parte dei Comuni. Il SUNIA sta lavorando sopratutto per coloro che sono in fase di sanatoria, vengono ricalcolati i canoni così come previsto dall'art. 33 della legge 18/97. Pertanto, per tutti coloro che hanno intenzione di regolarizzare la propria posizione contabile possono venire in una delle nostre sedi, dove sono a disposizione i modelli per accedere a tale iniziativa
Il Sindacato SUNIA, per rendere un efficiente servizio agli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’ex IACP della provincia di Napoli (attuale ACER) e di proprietà dei comuni, ha predisposto appositi sportelli di consulenza per la verifica e la compilazione del modello per la presentazione dei redditi percepiti nell’anno 2016, ai fini del corretto inquadramento nelle fasce di canone per l’anno 2018, richiesta per legge dall’ex IACP e dai Comuni. La documentazione deve essere presentata da tutti gli inquilini con regolare contratto di locazione, occupanti senza titolo, in attesa di voltura di contratto o in attesa di sanatoria. Per gli iscritti SUNIA e per coloro che aderiranno, le consulenze e la compilazione dei modelli da inviare all’ex IACP o Comuni/Gestori sono GRATUITE. Per una corretta compilazione del modello, si consiglia di recarsi presso la sede SUNIA con la seguente documentazione: 1. COPIA ULTIMA BOLLETTA DEL CANONE E DELLA STRISCETTA SOVRAPPOSTA ALLA STESSA; 2. AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA CON DATE DI NASCITA E LOCALITA’, COMPRESO IL GRADO DI PARENTELA; 3. COPIA DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DELL’INTESTATARIO DELLA BOLLETTA; 4. COPIA DEI CODICI FISCALI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE; 5. COPIA CUD 2017 O MODELLO UNICO - 730/2017( Redditi percepiti nell’anno 2016) 6. SE SEPARATI O DIVORZIATI COPIA DELLA SENTENZA OMOLOGATA; 7. PER I CONIUGI NON CONVIVENTI COPIA DEL CODICE FISCALE E REDDITI SE PERCEPITI; 8. SE POSSESSORI DI ASSEGNO SOCIALE O INVALIDITA’CIVILE, PORTARE COPIA OBISM 2017; 9. COPIA DELL’ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO SE DISOCCUPATI, O EVENTUALE LETTERA DI LICENZIAMENTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E COMPILAZIONE DEI MODELLI, GLI INTERESSATI POSSONO RECARSI PRESSO LE SEDI SUNIA A LORO PIU’ VICINE, INDICATE SUL RETRO. N.B NON E’ OBBLIGATORIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISEE
Si avvisano i signori iscritti che per le bollettazioni 2017 degli I.A.C.P. si può contattare il numero verde di Mail Expres fornendo loro il nominativo esatto dell'intestatario. In caso di ritardo fate reclamo al S.U.N.I.A. al fine di richiedere all'ente di non applicare la mora. Mail Expres 800910458
Visti inutili le richieste di esonero dal pagamento dell'illegittimo tributo al consorzio delle paludi, che ci costringono ogni anno a proporre ricorso alle commissioni tributarie, il S.U.N.I.A. ha avviato una class action direttamente nei confronti della Regione Campania per ottenere la cancellazione definitiva del perimetro di contribuzione del Centro Direzionale di Napoli, in modo che il consorzio non abbia più titolo per le sue pretese. SONO STATE RACCOLTE CIRCA 200 FIRME.
Ad un anno dalla scomparsa di Antonio Ruotolo, dirigente del Sindacato, il SUNIA della Campania e di Napoli, lo ricorderà nella sede ex DS sita in Piazza Marianella, edificio 17 il giorno 3 NOVEMBRE ore 17,30 Il suo ricordo è vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti, così come le tante battaglie condotte insieme per i diritti dei cittadini e soprattutto degli emarginati. Stringiamoci compatti attorno a lui nel dolore e nella gioia di aver avuto Antonio come nostro compagno nella vita quotidiana al servizio dei cittadini Le segreterie regionale e napoletana del SUNIA
Entro il 30 settembre i Comuni avrebbero dovuto pubblicare i bandi per la concessione del contributo all’affitto per l’annualità 2016. Come tutti hanno potuto constatare, quest’anno nessun Comune ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi agli aventi diritto. Questo perché, nella legge finanziaria del 2015 non è stato previsto nessun finanziamento per i contributi all’affitto. Il SUNIA che, già all’atto dell’approvazione della finanziaria espresse tutta la propria protesta, già rilevare la gravità di tale atteggiamento che penalizza migliaia di famiglie anche nella nostra Regione e che solo grazie al contributo riuscivano a far fronte all’onere dell’affitto. Il mancato finanziamento del fondo per l’annualità 2016 provocherà sicuramente una nuova ondata di sfratti per morosità. Ciò rende ancora più incomprensibile l’atteggiamento del Governo e del Parlamento che, da un lato tolgono i fondi per il sostegno all’affitto, dall’altro finanziano un fondo per la morosità incolpevole, ovviamente di modeste dimensioni e con vincoli per i quali non sarà facile per gli inquilini interessati accedervi. Così non è possibile andare avanti: la soppressione dell’ultimo concreto intervento nel settore abitativo, si profila una stagione sempre più calda sul fronte della casa, che, ormai è sempre più ignorata dal Governo, nonostante ci sono segnali chiarissimi di una ripresa dell’emergenza abitativa. Il SUNIA chiama a raccolta tutti gli inquilini per una mobilitazione in vista dell’approvazione della prossima finanziaria che dovrà necessariamente prevedere il rifinanziamento del fondo per gli affitti , la proroga delle agevolazioni fiscali ( cedolare al 10%) per la stipula dei contratti concordati e l’avvio di un programma per la realizzazione di alloggi da destinare alle famiglie meno abbienti e alle giovani coppie.
RIFORMA REGIONALE DELL’EDILIZIA PUBBLICA-RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO VENERDI 1°LUGLIO 2016, ORE 17.00 TEATRO PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI VIA C. MALAPARTE, LOTTO 17 – MONTERUSCIELLO LEGALITA’, VIVIBILITA’, SICUREZZA E SERVIZI PER ASSICURARE LA RIQUALIFICAZIONE DEI RIONI POPOLARI, IN PARTICOLAR MODO IL RISANAMENTO DI MONTERUSCIELLO; RILANCIO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLA LUCE DELLA LEGGE REGIONALE CHE HA SOPPRESSO GLI ISTITUTI CASE POPOLARI E ISTITUITO L’AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ACER), NELLA QUALE POSSONO CONFLUIRE ANCHE GLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI; MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI E RENDERE PIU’ EFFICIENTE E FUNZIONALE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INCREMENTANDO LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SALVAGUARDANDO LA SOCIALITA’ DEL COMPARTO ANCHE TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI RECUPERO DELLA PRODUTTIVITA’; PER UN PIANO CASA REGIONALE CAPACE DI DARE RISPOSTE DIFFERENZIATE E CONCRETE ALLA PREOCCUPANTE SITUAZIONE ABITATIVA. Sono stati invitati al Convegno : DOTT. VINCENZO FIGLIOLIA- Sindaco del Comune di Pozzuoli; ING. ROBERTO GERUNDO – Assessore del Comune di Pozzuoli; ING. AGOSTINO DI LORENZO - Dirigente Ufficio Patrimonio del Comune di Pozzuoli; ON. GIANNI PITTELLA –Europarlamentare referente fondi europei; ON. FULVIO BONAVITACOLA,Vice Presidente Giunta Regionale”Politiche Territorio; ON. ARMANDO CESARIO CAPOGRUPPO Forza Italia Consiglio Regione Campania; ON. VALERIA CIARAMBINO – Capogruppo Regionale Movimento Cinque Stelle; DON VINCENZO DI MEO - Parroco della Parrocchia S. Maria degli Angeli/Monterusciello. Moderatore: GAETANO PALUMBO – Segretario Zona Flegrea del SUNIA Conclusioni: AVV. ANTONIO GIORDANO – Coordinatore Regionale SUNIA
MARTEDI 12 APRILE ORE 16,00 HOTEL RAMADA, VIA GALILELO FERRARIS 40, NAPOLI Per una riforma organica dell'edilizia residenziale pubblica che salvaguardi la socialità del comparto, recuperando una produttività sociale ;contro i tentativi di privatizzazione della gestione del patrimonio pubblico; per la difesa dei diritti degli assegnatari, contro gli abusi e gli sprechi e per uniformità della gestione del patrimonio pubblico. INCONTRO DIBATTITO "La delega contenuta nella finanziaria regionale del 2016 per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica : salvaguardare la socialità del comparto , rilanciando il ruolo dell'edilizia residenziale pubblica - Le proposte delle Organizzazioni sindacali degli inquilini" SONO STATI INVITATI A PARTECIPARE : On. Fulvio BONAVITACOLA Vice Presidente Giunta Regionale con delega alle politiche de/ Territorio On. Luca CASCONE Presidente IV Commissione On. Mario CASILLO Capogruppo PD On. Valeria CIARAMBINO Capogruppo del Movimento cinque Stelle On. Armando CESARO Capogruppo regionale Forza Italia On. Vincenzo MARAIO Consigliere regionale PSI On. Luciano PASSARIELLO Vice capogruppo regionale Fratelli d'Italia Sandro FUCITO Assessore al patrimonio del Comune di Napoli , delegato ANCI. I Segretari regionali delle organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET/cisl, UNIAT, ASSOCASA, CGIL casa.
Leggi il comunicato stampa del SUNIA Nazionale sul disagio abitativo e il recupero degli alloggi sfitti
Depositato il rinnovo dell'intesa tra le OO. SS. degli inquilini e dei proprietari per la città di Napoli. Scarica l'allegato (nel menù a sinistra "Accordi territoriali") o, per ottenere il calcolo del canone concordato, contatta la sede a te più vicino.